La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011, ribadisce che con riferimento al corretto trattamento ai fini IVA del distacco di personale, l'art. 8, co.35 della L. n. 67/88 deve essere inteso nel senso che il distacco di personale รจ irrilevante ai fini dell'IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.