Il Comitato Nazionale ha emanato la circolare 21 aprile 2015 (prot. 306/ALBO/PRES - vd allegato) con cui chiarisce che le imprese iscritte alla categoria 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto) alle diverse classi sulla base degli importi cantierabili stabiliti dal d.m. 406/98, oggi sostituito dal d.m. 120/2014, devono considerarsi iscritte alle rispettive classi per gli importi cantierabili come ridefiniti dal recente regolamento dell'Albo Gestori Ambientali e cioè: