In allegato la circolare INPS n. 116 del 9 settembre 2011, con la quale l'Istituto informa che per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,  l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in pro-quota della succitata prestazione.