In presenza di interventi di ricostruzione che non comportano aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione. È quanto ha ribadito il TAR Piemonte (sentenza della sez. II, 21/05/2018, n. 630) aderendo all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che vede nel carico urbanistico – e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”.