Una recente sentenza del Tar Toscana 8 giugno 2016, n. 948 conferma un principio giurisprudenziale consolidato in base al quale per l'insorgenza dell'obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione occorre che vi sia un effettivo aggravio del carico urbanistico, dovuto alla incidenza dell'intervento edilizio, che deve essere considerato non nell'insieme delle superfici "di calpestio", ma di quelle utili, le sole in grado di comportare un maggior incremento del carico urbanistico.