Solo l’impresa che esegue esclusivamente le lavorazioni non rientramenti nel comparto edile è legittimata all’applicazione ai propri lavoratori del CCNL dei metalmeccanici ed è esentata dall’iscrizione alla Cassa Edile; in tutti gli altri casi vige il principio generale, secondo cui le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal CCNL in concreto applicato.