Con la sentenza del Tar Lazio è stato sancito un principio fondamentale, a livello nazionale, nell’ambito della violazione delle norme sulla concorrenza, come già statuito anche dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) con la sentenza del 4 settembre 2014: il Tribunale amministrativo, infatti, riprendendo integralmente alcuni passaggi della CGUE, ha ribadito che i “costi minimi di esercizio”, per il momento quelli deliberati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, non rafforzano la sicurezza stradale, che invece può essere perseguita mediante l’osservanza delle misure già previste a livello comunitario (tempi di guida e di riposo, cronotachigrafo, durata massima del lavoro settimanale, manutenzione del veicolo). Pertanto, non esiste alcun nesso causale tra la fissazione di tariffe minime imposte e la tutela della sicurezza suddetta. Infatti, le disposizioni dell’art. 83 bis della legge 133/08 hanno l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale e di restringere la concorrenza nel mercato interno.