Posto che per l'accesso alla professione di autotrasportatore è necessario dimostrare il possesso del requisito di idoneità professionale acquisito attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica da frequentare ogni dieci anni e che "… sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto" (10 febbraio 2012), il Dipartimento per i Trasporti ha ritenuto necessario definire con uno specifico decreto il requisito della direzione "in via continuativa".