Fisco e Tributi

Si ricorda ai sostituti d’imposta che il modello 770/2011 Semplificato, relativo alle comunicazioni e ai prospetti attestanti le somme o i valori corrisposti nel 2010 soggetti a ritenuta alla fonte, i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, i dati assicurativi Inail, e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2010, deve essere presentato entro il 22 agosto 2011 (differimento disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 12 maggio 2011 – il termine ordinario è previsto per il 31 luglio).

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Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 12751/2011), il principio sancito dalla Corte di giustizia Europea secondo cui, in tema di scambi intra-comunitari, il fornitore può essere considerato estraneo ad una frode e, quindi, non essere chiamato ad assolvere l’imposta non versata dal cliente, qualora adotti tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intra-comunitaria non lo conduca a partecipare ad una frode, ha carattere generale.

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In prossimità delle operazioni di conguaglio che i sostituti d’imposta dovranno effettuare a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (e non più su quelle erogate in tale mese) sulla base dei risultati contabili delle liquidazioni dei modelli 730/2011, si riepilogano di seguito gli aspetti principali della normativa fiscale alla luce della circolare n. 14 del 14 marzo 2011 dell’Agenzia delle entrate.

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La risoluzione n. 62  dell'8 giugno 2011 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che ogni qualvolta il soggetto incaricato della revisione contabile di un ente o di una società, che ha sottoscritto la relazione di revisione, sia diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP, è obbligato alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi ed IRAP il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita a tale anno di imposta, ancorché cessato dal suo incarico, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, co. 5, del D.Lgs. n. 471/1997.

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 del 23 giugno 2011 chiarisce che non è possibile applicare la rateazione all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, in quanto è una modalità di pagamento dilazionata di somme dovute dal contribuente applicabile solo quando prevista da una norma.

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