Fisco e Tributi

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di pari oggetto per ricordare che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie di esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione dell’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione.

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L'assistenza fiscale consiste in una procedura semplificata che permette ai contribuenti di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando un’ apposita dichiarazione, il modello 730, o al proprio sostituto di imposta- assistenza diretta, o ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati - assistenza indiretta.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo è stato pubblicato il DM 14 marzo 2012 concernente le disposizioni di attuazione dell'aiuto alla crescita economica (Ace).  Il decreto, che è accompagnato dalla relazione illustrativa, consta di 11 articoli ed interviene sui diversi ambiti della disciplina primaria recata dall'art. 1 del DL n. 201/2011.

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L’articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, aggiungendo un articolo 17-bis al D.Lgs. n. 546/1992, ha introdotto un nuovo strumento deflativo del contenzioso: la mediazione tributaria, da esperire in via preliminare ogni volta che si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.

Tale strumento si applica obbligatoriamente alle controversie di valore non superiore a 20 mila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Nell’istanza che il contribuente deve necessariamente presentare al fine di avviare la conciliazione, questi anticipa il contenuto del ricorso, chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto, sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe presentare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.

Con la circolare n. 9/E del 19 marzo, l’Agenzia delle entrate fornisce una dettagliata analisi dell’istituto finalizzato, secondo l’Amministrazione finanziaria stessa, a evitare il “rinvio” ai giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa.

Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, la mediazione tributaria si applica obbligatoriamente alle controversie di valore non superiore a 20 mila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, i criteri applicativi attengono:
- alla tipologia di atto impugnato;
- alla parte resistente nell’eventuale giudizio;
- al valore della controversia.

Quanto agli atti che presuppongono l’obbligo di esperire la conciliazione, data la stretta connessione tra la procedura in esame e il ricorso, secondo l’Agenzia delle entrate occorre fare riferimento all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, norma che individua gli atti impugnabili presso la Commissione tributaria provinciale, prendendo a riferimento gli atti riconducibili ad una attività dell’Agenzia delle entrate.
Tra di essi rientra, secondo l’Agenzia delle entrate, anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, in quanto menzionato all’art. 19,comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, qualora il contribuente intenda impugnare, con il ricorso, anche un atto presupposto adottato dall’Agenzia delle entrate, del quale affermi la mancata precedente notificazione, è tenuto a presentare preliminarmente l’istanza di mediazione (al ricorrere di tutti i presupposti applicativi dell’istituto).
Non sono invece oggetto di mediazione le controversie riconducibili ad altri atti elencati nel citato art. 19, che, pur impugnabili dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale, non sono emessi dall’Agenzia delle entrate.

Valore della controversia
Il nuovo istituto trova applicazione con riferimento alle controversie di valore non superiore a 20 mila euro; tale valore è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12, D.Lgs. n. 546/1992. In base a tale disposizione, il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. Relativamente alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori.
Sono escluse dalla mediazione le fattispecie di valore indeterminabile ( ad esempio, quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un’agevolazione).

Entrata in vigore
Il nuovo istituto si applica agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, intendendosi per tali gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data.

La nuova procedura trova applicazione, inoltre, con riferimento alle fattispecie di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.

Istanza di mediazione
Con l’istanza di mediazione, il contribuente – oltre a sottoporre in via preventiva all’Agenzia delle entrate i motivi per i quali intende chiedere alla Commissione tributaria l’annullamento, totale o parziale, dell’atto – può anche formulare una motivata proposta di mediazione, rideterminando l’ammontare della pretesa.

Nei 90 giorni entro i quali si protrae la procedura di mediazione, si svolge un esame preliminare della controversia, con l’obiettivo di consentire all’Agenzia delle entrate e al contribuente di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite.

Il procedimento di mediazione è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso. Proprio in ragione di tale contenuto, a seguito dell’inutile decorso della fase di mediazione, l’istanza può produrre gli effetti del ricorso giurisdizionale.

L’Agenzia delle entrate ritiene ammissibile la redazione di un’unica istanza allo scopo di avviare il procedimento di mediazione in relazione a più atti impugnabili. In tal caso, tuttavia, si instaurano separati procedimenti di mediazione, per ciascuno degli atti impugnati.
La notifica dell’istanza nei confronti dell’Ufficio che ha emanato l’atto deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta;
- direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

L’istanza di reclamo/mediazione va presentata alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
L’istanza va notificata:
- a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare;
- nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione. Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Poiché si tratta di una fase amministrativa e non contenziosa, l’Agenzia delle entrate ritiene, invece, che non trovi applicazione la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre. 

Effetti della presentazione dell’istanza
Gli effetti derivanti dalla presentazione dell’istanza di mediazione sono assimilabili a quelli che nascono dalla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Pertanto, in primo luogo, la notifica dell’istanza di mediazione produce l’effetto di interrompere il de-corso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto.
Nelle controversie soggette all’art. 17-bis qui in esame, la notifica dell’istanza ha anche la funzione di “chiamata in giudizio” dell’Agenzia del-le entrate (la costituzione in giudizio avverrà, eventualmente, in un secondo momento, con il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso che ha costituito parte integrante dell’istanza).

In caso di mancato perfezionamento della mediazione, il termine di trenta giorni, stabilito dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992 per instaurare la controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale mediante il deposito del ricorso va calcolato a partire dal giorno successivo:

- a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
- a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni;
- a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.

L’Agenzia delle entrate precisa che, nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei novanta giorni.

Sospensione della riscossione
Analogamente a quanto avviene con la presentazione del ricorso giurisdizionale, la presentazione dell’istanza non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto oggetto di impugnazione.

Poiché l’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione può essere richiesta solo alla Commissione tributaria provinciale in pendenza di controversia, tale istituto non opera nel corso della fase di mediazione.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate, nell’ambito del procedimento amministrativo di mediazione, il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell’atto (ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1-bis, del DL n. 564/1994).

Pertanto, quando le eccezioni sollevate nell’istanza non appaiono infondate, l’Agenzia delle entrate può concedere, su istanza formulata contestualmente all’atto introduttivo del procedimento di mediazione, ovvero separatamente, la formale sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione dell’atto; in ogni caso, la sospensione non può comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione.
 
Trattazione dell’istanza
Dopo la presentazione dell’istanza, l’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate – da individuare negli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché nelle analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara, per i procedimenti di rispettiva competenza - procede secondo le modalità di seguito illustrate:
- esamina se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall’articolo 17-bis;
- verifica la fondatezza dei motivi in base ai quali l’istante contesta l’atto impugnato, chiedendone l’annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
- se non sussistono i presupposti per un annullamento dell’atto impugnato, l’Ufficio valuta la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
- in assenza di proposta formulata dal contribuente, l’Ufficio valuta comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione;
- qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, l’Ufficio formula una propo-sta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l’intero importo del tributo, accertato con l’atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate;
- in tutti gli altri casi, l’Ufficio provvede al diniego.

Perfezionamento della mediazione
La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione.
Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto ovvero - in caso di omesso versamento alle scadenze – per l’iscrizione a ruolo.
In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.
A seguito del perfezionamento della mediazione, la pretesa tributaria viene definitivamente rideterminata nella misura fissata dall’accordo di mediazione e il rapporto giuridico tributario, sottostante all’atto impugnato, si intende definito e non ulteriormente contestabile.
Quindi, con il versamento di tutte le somme dovute, la pretesa tributaria risulta integralmente soddisfatta. In caso di versamento rateale, l’atto originariamente impugnato perde efficacia a seguito del pagamento della prima rata. A fronte del mancato pagamento di una delle rate successive, l’Ufficio procede alla riscossione delle somme dovute, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’accordo di mediazione.

Diniego all’istanza
Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Ufficio porta il provvedimento di diniego a conoscenza del contribuente; in esso devono essere esposte in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria, avendo presente che il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, varrà come atto di controdeduzioni.

Paolo Zappasodi - 0736 273217