Fisco e Tributi

La Camera di Commercio di Ascoli Piceno, prima dell’emissione del ruolo 2008, sta inviando un messaggio di posta elettronica a tutte le società provviste di indirizzo PEC che risultano inadempienti per tale anno, con cui si invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione debitoria, pregando di comunicare le eventuali operazioni intraprese in tal senso ovvero di prendere contatti per ulteriori informazioni in merito con l’ufficio preposto, entro il 31 luglio 2012.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese che aderiscono ad un contratto di rete, consistente in un regime di sospensione d’imposta per la quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva, al fine di realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete.

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L’Agenzia delle entrate, con la circolare del 4 maggio 2012 n. 14/E, fornisce chiarimenti sugli incentivi IRPEF introdotti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 per coloro che, dopo aver risieduto per almeno 24 mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post laurea all’estero e che decidono di fare rientro in Italia.

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Gli acconti d’imposta relativi al 2012 devono essere calcolati e versati secondo le seguenti percentuali:

- per le persone fisiche in misura pari al 96% dell’imposta relativa all’anno precedente con riguardo all’Irpef e in misura pari al 99% dell’imposta relativa all’anno precedente con riguardo all’Irap;
- per le società di persone in misura pari al 99% dell’Irap relativa all’anno precedente;
- per le società di capitali in misura pari al 100% dell’imposta relativa all’esercizio precedente, sia con riguardo all’Ires che all’Irap.

Per le persone fisiche risulta inoltre dovuto l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef calcolato nella misura del 30% sul reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota da considerare è quella deliberata per l’anno 2012 qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 20 dicembre 2011, ovvero quella vigente per l’anno 2011 in caso di pubblicazione successiva a tale data.

Con riferimento alle persone fisiche che optano per l’applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione risulta dovuto l’acconto di tale imposta da calcolare nella misura dell’92% dell’imposta relativa all’anno precedente.

L’acconto non dovrà essere versato se l’imposta su cui calcolare l’acconto non supera euro 51,65 relativamente all’Irpef, all’Irap e alla cedolare secca con riguardo alle persone fisiche e all’Irap con riguardo alle società di persone o non supera euro 20,66 relativamente all’Ires e all’Irap delle società di capitali.

I versamenti d’acconto di Irpef, Irap, Ires e cedolare secca devono essere effettuati in due rate di cui la prima pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto e la seconda pari alla differenza; la prima rata non è dovuta se il versamento da effettuare non supera 103,00 euro.
L’acconto dell’addizionale comunale Irpef deve essere versato in un’unica rata.

L’importo degli acconti deve essere arrotondato al centesimo di euro trattandosi di ammontari che non derivano da una dichiarazione fiscale ma che vengono indicati direttamente nel modello F24.

Il versamento dell’acconto da parte delle persone fisiche (sia per l’Irpef che per l’Irap e la cedolare secca) e da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, enti commerciali, ecc.), soggetti alla disciplina degli studi di settore (sia per l’Ires che per l’Irap), deve essere effettuato entro il 9 luglio 2012 per la prima rata ed entro il 30 novembre 2012 per la seconda o unica rata.
L’acconto dell’addizionale comunale Irpef deve essere versato entro il 9 luglio 2012.
Per i citati soggetti la prima rata degli acconti d’imposta, ivi compreso l’acconto dell’addizionale comunale e della cedolare secca, può essere versata anche entro il 20 agosto 2012 con una maggiorazione dello 0,40% o ratealmente con interessi nella misura del 4% annuo.

Il versamento dell’acconto da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, enti commerciali, ecc.), non soggetti alla disciplina degli studi di settore (sia per l’Ires che per l’Irap), deve essere effettuato entro il 18 giugno 2012 per la prima rata ed entro il 30 novembre 2012 per la seconda o unica rata.
In questa ipotesi la prima rata degli acconti d’imposta può essere versata anche entro il 18 luglio 2012 con una maggiorazione dello 0,40% o ratealmente con interessi nella misura del 4% annuo.

Nel caso di previsione di minore imposta per l’anno di competenza, rimane ferma la possibilità di calcolare l’acconto sulla base di tale minore imposta, ferma restando l’applicazione delle relative sanzioni in caso di errate previsioni che determinino versamenti inferiori al dovuto.

In sede di calcolo degli acconti occorrerà altresì valutare la presenza di disposizioni che impongono di rideterminare l’imposta relativa all’anno precedente per considerare agevolazioni o modifiche della base imponibile.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli acconti d’imposta avvalendosi del modello di pagamento F24 sono i seguenti:

- 4033 Irpef acconto prima rata;
- 4034 Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3843 Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - Acconto;
- 2001 Ires acconto prima rata;
- 2002 Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3812 Irap acconto prima rata (sia per persone fisiche che società di persone e di capitali);
- 3813 Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione (sia per persone fisiche che società di persone e di capitali);
- 1840 cedolare secca acconto prima rata;
- 1841 cedolare secca acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

I codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti a saldo delle imposte derivanti dalle dichiarazioni unificate dei redditi e Irap sono i seguenti:

- 4001 Irpef saldo;
- 3801 Addizionale regionale all’Irpef;
- 3844 Addizionale comunale all’Irpef saldo - Autotassazione - Saldo;
- 2003 Ires saldo;
- 3800 Irap saldo;
- 1842 cedolare secca saldo.

Nel caso di versamento rateizzato delle imposte, i codici di versamento degli interessi sono i seguenti:

- 1668 Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili - Sezione erario;
- 3857 Interessi pagamento dilazionato - Autotassazione - Addizionale comunale all’Irpef;
- 3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

Paolo Zappasodi - 0736 273217

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 maggio 2012, n. 72479 è stato approvato il modello AA9/11, con le relative istruzioni, da utilizzare per le dichiarazioni delle persone fisiche previste dall’art. 35 del DPR n. 633 del 1972 nei casi di inizio attività, variazione dati o cessazione attività.

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L’Agenzia delle Entrate fornisce - con circolare del 30 maggio 2012 n. 17/E - chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi, introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostanzialmente modificato dall’art. 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011, n. 98 con l’obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro.

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