l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di “Certificato di affidabilità fiscale”,  utile ai fini dell’esonero dai nuovi obblighi di versamento delle ritenute negli appalti e subappalti.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020 avvia così il percorso di definizione delle modalità applicative della nuova disciplina contenuta nell’art.4 del Dl 124/2019 (convertito con modifiche nella legge 157/2019). 

Si è ora in attesa della circolare esplicativa sui temi di maggior criticità.

Sul tema, Vi ricordiamo che, con l’entrata in vigore dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

In merito alle deleghe di pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito (Risoluzioni n. 108 del 23 dicembre 2019 e n. 109/E del 24 dicembre 2019) che l’impresa esecutrice non deve compilare singoli F24 riferiti a ciascun lavoratore impiegato presso lo stesso committente, quanto piuttosto la stessa potrà compilare un solo modello F24 per ciascun committente, indicandone il codice fiscale unitamente al codice identificativo “09”.

A valle del versamento delle ritenute, quindi, le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente nei 5 giorni lavorativi successivi:
- le copie delle deleghe di pagamento;
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati  mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
--il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio
--l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
--il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente. 

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate le medesime sanzioni inflitte all’impresa esecutrice, pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

È, inoltre, previsto che alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici a cui si applicano i nuovi obblighi sia altresì preclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (di cui all’art. 17 del medesimo D.Lg. 241/1997) quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del contratto, in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Gli obblighi sin qui delineati non trovano tuttavia applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite apposita certificazione (messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) di tutti i seguenti requisiti (congiuntamente, come ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria):

- essere in attività da almeno 3 anni;

- essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
 
Con la suddetta certificazione di affidabilità, quindi,  le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.

Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.17-bis e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa.

Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.17-bis, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

Paolo Zappasodi - 0736 273217