Alla luce delle numerose richieste di chiarimento da parte delle imprese, Vi evidenziamo i punti salienti della normativa in tema di sconfinamenti bancari e di Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) applicata da quasi tutti gli Istituti di credito.

Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione sulla gestione dei conti correnti aziendali e Vi chiediamo di comunicarci tutte le eventuali anomalie riscontrate nella determinazione della Commissione.
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In tema di sconfinamenti, definiti come somme di denaro utilizzate dal cliente sia in presenza che in assenza di fido, o comunque addebitategli (quindi a prescindere dalla formale richiesta del cliente), le disposizioni previste dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che hanno inserito l’art. 117-bis nel Testo Unico Bancario, prevedono la possibilità di applicare a carico del cliente i seguenti oneri:

- una commissione di istruttoria veloce (CIV);
- un tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Con riferimento alla CIV, la normativa stabilisce che la stessa debba essere determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e per importi diversi a seconda del contratto e della tipologia di clientela.

Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo.

Sono inoltre previsti alcuni limiti di applicazione:

- i casi in cui è svolta l’istruttoria veloce devono essere individuati da procedure interne adeguatamente formalizzate. Al di fuori di questi casi è vietata l’applicazione della commissione di istruttoria;
- l’ammontare della commissione non deve eccedere i costi sostenuti dall’intermediario e direttamente connessi con l’istruttoria svolta. La quantificazione dei costi, che può essere differenziata a seconda delle tipologie di clientela (es. imprese o consumatori), deve essere formalizzata e adeguatamente motivata.

Inoltre, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644, all' art. 4 precisa che la CIV non si applica:
- su sconfinamenti su valuta: in tal caso rileva solo il saldo disponibile di fine giornata. Sugli sconfinamenti su valuta non si applica neanche il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti;

- su sconfinamenti dovuti a pagamenti a favore dell'intermediario: in questo caso, vi è la presunzione che non venga svolta l’istruttoria veloce in quanto l’intermediario è portatore di un interesse diretto al pagamento;

- se lo sconfinamento viene negato.

In merito all’applicazione della CIV, la Banca d’Italia ha inoltre chiarito che:

- in caso si verifichino più sconfinamenti nel corso della stessa giornata si potrà applicare una sola commissione;
- in relazione a sconfinamenti già concessi e rimasti invariati nell’importo, la CIV non può essere nuovamente richiesta in caso di istruttorie periodiche successive effettuate dall’intermediario, anche in occasione della chiusura periodica del conto. La norma, infatti, precisa che la commissione può essere applicata solo in caso di addebiti che o determinano un nuovo sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno esistente, sempre che le procedure interne formalizzate dall’intermediario lo prevedano.

Nei rapporti con i consumatori, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Paolo Zappasodi - 0736 273217